Fondo Nuove Competenze

Il Fondo nuove competenze 2024 consente alle imprese, di qualunque settore e dimensione, di formare e riqualificare i dipendenti, modificando temporaneamente l’orario di lavoro.

L’azienda può ridurre l’orario lavorativo del lavoratore per destinare parte delle ore a corsi di formazione per il miglioramento delle sue competenze. Il Fondo si fa carico del costo del lavoratore in formazione, senza diminuirne lo stipendio e senza costi per l’azienda.

Il numero delle ore da destinare alio sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore a un massimo di 150 ore.

Il Fondo nuove competenze è una misura di finanziamento alle imprese introdotta dal decreto Rilancio, per la quale il più recente decreto luglio 2024 ha stanziato ulteriori fondi.

Il Fondo Nuove Competenze si presenta oggi, nel periodo che stiamo vivendo, come un’ottima opportunità per quelle imprese che come noi credono che la crisi debba essere trasformata in un’opportunità di crescita aziendale, partendo dalla formazione dei propri dipendenti.

Come funziona il Fondo Nuove Competenze

Il Fondo nuove compestrongtenze si inserisce nei provvedimenti legislativi ed economici presi a seguito dello scoppio della pandemia del Covid – 19.

In questo periodo di delicata fase di ripresa, assumono ancora più importanza tutte le strategie aziendali tese a favorire la produttività del lavoro e a garantire i livelli occupazionali, con investimenti in formazione e ri – professionalizzazione dei lavoratori.

Tanti professionisti ed esperti di economia e finanza concordano nell’affermare che la formazione può e deve essere il pilastro di questo periodo di ripresa.

In effetti il Fondo nuove competenze si basa proprio su questa convinzione, puntando alla riqualificazione delle risorse lavorative e, di conseguenza, all’aumento di produttività dei business.

Al<> Fondo nuove competenze possono accedere tutte le imprese, di qualunque settore e dimensione, che vogliono rimodulare, in modo temporaneo, l’orario di lavoro dei propri dipendenti e utilizzare una parte delle ore per attività formative.

Il Fondo nuove competenze, che sarà gestito dall’Anpal, è stato istituito mediante il decreto Rilancio e rafforzato con il decreto Agosto, che ha portato le risorse complessive per la misura a 730 milioni di euro fino al 31 dicembre 2021.

Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha sottolineato che il fondo deve diventare “uno strumento alternativo alla cassa integrazione e di natura attiva, con forti benefici sia per le aziende che per i lavoratori”.

Il Fondo è istituito presso l’Anpal, ovvero l’Agenzia per le politiche attive del lavoro.

Sarà questo ente ad accogliere le domande e a svolgere a conclusione dell’intervento i controlli di corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento.

Esempio pratico di applicazione Fondo Nuove Competenze

  1. L*aggiornamento delle competenze identificato dai datori di Iavoro ai fini dell’accesso al Fondo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, è associato ad un progetto formativo per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori.
  2. Gli obiettivi di apprendimento del progetto formativo di cui al comma 1, devono essere descritti e riferiti, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, agli standard di qualificazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 lugtio 2024, fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 12. In sede di Avviso potranno essere fornite indicazioni più puntuali a supporto della progettazione degli interventi negli ambiti di cui all’articolo 6, comma 1.
  3. I progetti formativi, di cui al comma 1, devono dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali e prevedere, in esito al percorso formativo, il rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13, del decreto interministeriale 5 gennaio 2021 recante “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubbliCi titolari del sistema nazionale di Certificazione delle competenze” e del decreto del Ministro del Iavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024.
  4.  Il numero delle ore da destinare alio sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore a un massimo di 150 ore; le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore sono 20 nei casi previsti aII*articoIo 2, comma 1, Iettera g). Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il termine indicato deve intendersi come perentorio.
  5. La formazione, salvo diverse regole riportate nelI’Avviso, in una prospettiva cedevole, nelle more della piena attuazione dei decreto del Ministro del Iavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, è erogata secondo le seguenti modalità:

Come partecipare al Fondo Nuove Competenze

  1. AI fine della presentazione del(’istanza di contributo, i datori di lavoro identificano, in sede di intesa con le parti sindacali come definite all’articolo 4, i fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che intervengono nei seguenti ambiti:
    1. sistemi tecnologici e digitali;
    2. introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
    3. sostenibilità ed impatto ambientale;
    4. economia circolare;
    5. transizione ecologica;
    6. efficientamento energetico;
    7. welfare aziendale e benessere organizzativo.
  2. L’aggiornamento delle competenze dei lavoratori negli ambiti di cui al primo periodo potrà rientrare anche nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 ”Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)”.
  3. AI fine della presentazione dell’istanza di contributo, possono rientrare tra le intese di cui al comma 1 anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’articolo 43 del decreto- legge 25 giugno 2oog, n. 112 o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’articolo 1, comma 478, della Iegge 30 dicembre 2021, n. 234.